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Esonero contributivo

Emergenza epidemiologica Covid-19 c.d. Decreto Agosto

Il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende del settore privato (escluso il settore agricolo) che non accederanno ai nuovi ammortizzatori sociali introdotti dal citato decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale ai sensi del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). L’esonero che si pone quale scelta alternativa agli ammortizzatori sociali emergenziali introdotti dal “Decreto Agosto”, ha una durata massima di quattro mesi fruibili fino al 31/12/2020 e nell’importo massimo pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato su base mensile.

L’effettiva operatività del beneficio contributivo in argomento è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea poiché rientrante nella materia degli aiuti di Stato.

L’Inps con circolare n. 105/2020 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di seguito sintetizzati:

  • Ferma restando la verifica del presupposto legittimante l’accesso all’esonero ossia l’utilizzo degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020 con riferimento alla matricola Inps, l’Istituto precisa che l’accesso all’esonero contributivo è possibile per singola unità produttiva: ne consegue che un’azienda con due unità produttive potrà utilizzare in una l’esonero e nell’altra l’ammortizzatore sociale emergenziale;
  •  L’Inps precisa che non sono oggetto di esonero, ad esempio, i premi e contributi Inail e i contributi ai Fondi di solidarietà;
  •  L’Istituto evidenzia le ulteriori condizioni per l’accesso al beneficio contributivo quali: regolarità del DURC; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; rispetto del divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell’esonero.
  • Si conferma la cumulabilità del beneficio in argomento con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
    La stessa Circolare infine ribadisce che per l’operatività dell’esonero è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea.

Catania, 28 settembre 2020