Lavoro occasionale e comunicazione preventiva
In relazione al tema del lavoro occasionale, con Nota n. 29/2022 dell’11/01/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito all’obbligo per i datori di lavoro di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro occasionale introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco Lavoro), per contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. L’obbligo prevede la preventiva comunicazione dei rapporti di prestazione occasionale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio in base al luogo di svolgimento della prestazione, mediante SMS o posta elettronica. Essendo operativo l’obbligo di comunicazione già dal dicembre scorso, l’INL precisa che:
- per i rapporti di lavoro in essere all’11/01/2022 e per i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18/01/2022;
- per i rapporti avviati dal 12/01/2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione di autonomo occasionale.
“I datori di lavoro sono obbligati a comunicare preventivamente i rapporti di lavoro occasionale.”
Rientrano nell’obbligo di comunicazione tutte le attività di lavoro autonomo che presentino i caratteri della saltuarietà e occasionalità e sottoposti, in ragione proprio dell’occasionalità dell’attività, al relativo regime fiscale. Si ricorda alle istituzioni scolastiche private di utilizzare con attenzione e prudenza il contratto di lavoro occasionale e sicuramente mai per le attività curriculari o per le sostituzioni di personale, ma per attività extra curriculari non ripetitive.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione in questione tipologie di lavoro autonomo quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali, le prestazioni occasionali ex 54-bis del D.L. 50/2017 gestite con il “libretto di famiglia”, nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali sottoposti a particolari obblighi di comunicazione.
La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi in assenza dei quali la stessa sarà considerata omessa: dati del committente e del prestatore; luogo della prestazione; sintetica descrizione dell’attività; data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio; ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico. L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro, non diffidabile. In attesa dell’aggiornamento degli applicativi online per le comunicazioni, queste andranno fatte per email all’Ispettorato territoriale competente, agli indirizzi allegati alla citata Nota n. 29/2022.
Si attendono invece indicazioni operative per le comunicazioni per la Regione Sicilia. Il nostro Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Catania/Milano, 12 gennaio 2022