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Legge di Bilancio 2022

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021 la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021).
Di seguito vengono sintetizzate le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nella nuova Legge.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
  • Lavoratori di Aziende in crisi: esonero contributivo del 100% per 36 mesi (48 mesi per Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite di 6000 euro annui per i datori che nel biennio 2021-2022 assumono a tempo indeterminato lavoratori da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
  • Apprendistato: sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato di I livello stipulati nel 2022 da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
  • Cooperative di lavoro: esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori per un massimo di 24 mesi alle società cooperative che si costituiscono dal 2022 ad opera dei lavoratori (c.d. operazione di workers buyout). L’esonero spetta nel limite annuo di 6000 euro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
  • Lavoratori in cassa integrazione: al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore e per un massimo di 12 mesi, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato e non fruito che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Esonero contributivo a favore di dipendenti

  • Per l’anno 2022, per i lavoratori con una retribuzione mensile imponibile non superiore a euro 2.692 è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a loro carico di 0,8 punti percentuali.
  • Per l’anno 2022 è riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato un esonero contributivo del 50% della contribuzione a proprio carico per un anno dalla data del rientro dopo il congedo obbligatorio di maternità.
AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Legge di bilancio 2022 riforma il sistema degli ammortizzatori sociali. Di seguito alcune delle disposizioni introdotte.

  • Estensione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio, a tutti i contratti di apprendistato e ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni;
  • Inclusione nel computo dei dipendenti – ai fini della determinazione delle soglie dimensionali per il riconoscimento delle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale – dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti, che svolgono la prestazione lavorativa sia all’interno che all’esterno dell’azienda;
  •  Unico massimale di trattamento d’integrazione, pari a 1.199,72 euro;
  •  Eliminazione del divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione: il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro- attività di lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Qualora poi, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle 6 mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
  • Obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione;
  •  Estensione per la CIGS, degli obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, indipendentemente dal settore di appartenenza.

In argomento inoltre:
Accordo di transizione occupazionale
Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti viene prevista la possibilità di concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, da realizzarsi mediante accordo collettivo (accordo di transizione).

CIGS di 12 mesi
Per il 2022 e 2023 è prevista una CIGS speciale della durata massima di 12 mesi per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Integrazione salariale tramite il FIS
Viene prevista in favore delle imprese non coperte dalla CIGO la concessione di un assegno di integrazione salariale di tipo ordinario tramite il Fondo di integrazione salariale (FIS).

Contratti di solidarietà
Viene prevista la possibilità di proroga fino a 12 mesi del contratto di solidarietà. La Legge fissa inoltre nuovi limiti per la riduzione oraria nei contratti di solidarietà difensivi: la riduzione media oraria può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione massima dell’orario di lavoro non può superare il 90%.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Norme contro le delocalizzazioni
I datori di lavoro con almeno 250 dipendenti che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, sono tenuti:
– almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di recesso collettivo a darne comunicazione per iscritto alle RSA o RSU nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
– a predisporre entro 60 giorni dalla comunicazione un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche e a presentarlo ai soggetti sopra indicati.
Il mancato rispetto della procedura comporta la nullità del licenziamento e l’obbligo di versamento da parte del datore di lavoro del doppio del contributo di licenziamento.

Contratto di espansione
Prorogato per il 2022 e il 2023 il contratto di espansione che viene esteso a tutte le imprese con più di 50 dipendenti.

DURC e regolarità contributiva
Il versamento regolare dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali viene qualificato come condizione per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Apprendistato professionalizzante
Possibilità di assumere con apprendistato professionalizzante senza limiti di età i lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale.

Congedo di paternità
Dal 2022 entra a regime il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Dal 2022 il padre potrà astenersi per un ulteriore giorno in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Sulle nuove disposizioni su indicate si attendono i chiarimenti operativi da parte dei soggetti preposti. In merito alle novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2022 relative ad aliquote Irpef, detrazioni e trattamento integrativo, seguirà nei prossimi giorni apposita circolare di Studio.

Catania, 04 gennaio 2022