Legge di Bilancio 2022: novità fiscali
Come da precedenti circolari sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021).
A completamento delle notizie già comunicate con precedenti circolari di seguito vengono sintetizzate le principali disposizioni fiscali in materia di lavoro contenute nella nuova Legge relative ad Irpef, detrazioni per redditi di lavoro dipendente e trattamento integrativo, oltre a brevi cenni sull’assegno unico universale.
IRPEF
La manovra per il 2022 rimodula l’IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo da 5 a 4 gli scaglioni di reddito cui corrisponde un’aliquota di tassazione differente che aumenta all’incrementarsi del reddito.
I nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote a decorrere al 1 gennaio 2022 sono i seguenti:
- fino a € 15.000 aliquota del 23%
- oltre € 15.000 e fino a € 28.000 aliquota del 25%
- oltre € 28.000 e fino a € 50.000 aliquota del 35%
- oltre € 50.000 aliquota del 43%[vc_column_text]
Detrazioni per lavoro dipendente
La Legge di manovra introduce nuove aliquote per le detrazioni per redditi di lavoro dipendente.
Dal 1 gennaio 2022 l’importo della detrazione collegato al reddito complessivo sarà determinato secondo i seguenti importi:
- reddito complessivo fino a € 15.000, la detrazione è pari ad € 1.880 (non inferiore a €690 o se a tempo determinato non inferiore a €1.380)
- reddito complessivo superiore a € 15.000 e fino a € 28.000, la detrazione è pari ad € 1.910 (aumentata del prodotto di €1.190 +1190*(28.000- reddito)/(28.000-15000);
- reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino € 50.000, la detrazione è pari ad € 1910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000);
- reddito complessivo oltre €50.000 non spetta alcuna detrazione.
La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a €65,00 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.000 e € 35.000.
Trattamento integrativo
Il trattamento integrativo o bonus Irpef sino al 2021 previsto nella misura di €1.200 per i redditi fino a 28.000 euro, dal 1 gennaio 2022 sarà riconosciuto nella misura massima di € 1200 per redditi fino a € 15.000. Con reddito superiore a € 15.000 euro ma non € 28.000 il trattamento verrà riconosciuto alla condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente, per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie, per detrazioni edilizie, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo sarà riconosciuto per un ammontare massimo di 1.200 euro, determinato nella misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
Assegno unico universale in vigore dal 01/03/2022
A partire dal 1° marzo 2022 l’Inps erogherà direttamente al beneficiario con bonifico sul c/c, il c.d. Assegno Unico e Universale.
L’Assegno unico e universale sostituisce le detrazioni per Figli a Carico e gli Anf (queste continueranno ad essere applicate esclusivamente per figli a carico di età maggiore di 21 anni e per altri familiari a carico) e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Il trattamento riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. ed è previsto per i nuclei familiari:
L’Assegno Unico e Universale è riconosciuto:
- per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
- o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- o svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, con domanda direttamente attraverso il sito INPS o tramite patronati.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno verrà corrisposto con gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno 2022, l’Assegno verrà riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione e verrà determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda. Il nostro Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Catania/Milano, 24 gennaio 2022